La proprietà è riconosciuta e garantita dalla legge e riceve tutela di rango costituzionale. Da questa previsione, emerge come la proprietà si caratterizzi, nel disegno del costituente, per la presenza di un contenuto minimo essenziale: al proprietario spettano un nucleo minimo di poteri e facoltà, da determinarsi in base alla natura e alla destinazione economica del bene oggetto del diritto, sul quale il legislatore non può incidere. La limitazione di tale nucleo minimo di poteri viene qualificata come una forma di espropriazione, con la conseguenza che al proprietario deve essere corrisposto il relativo indennizzo. La funzione sociale prevista dall'art 42, comma 2 nasce dall'esigenza di contemperare l’interesse dei privati a trarre il massimo rendimento possibile dai beni oggetto del loro diritto con l’interesse della collettività ad un utilizzo delle risorse rivolto al perseguimento dell’interesse generale, o comunque non contrario all’interesse generale. La Costituzione autorizza il legislatore a modellare il contenuto della proprietà di certi beni imponendo dei limiti ai diritti dei soggetti proprietari, limiti volti a rendere compatibile l’interesse individuale con l’interesse di altri soggetti. Sorge la necessità di individuare il limite spaziale dell’estensione del diritto di proprietà, in senso orizzontale e verticale. L'articolo art. 840 del codice civile rubrica definisce l'estensione verticale del diritto di proprietà: usque ad sidera, usque ad inferos. Tuttavia il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano ad altezza tale nello spazio sovrastante, o a profondità tale nel sottosuolo in assenza di interesse. Lo Ius aedificandi impone il rilascio di una concessione edilizia (o permesso a costruire) subordinata al pagamento di un contributo per l’esercizio del diritto a costruire sulle aree edificabili. Il diritto di edificare deve essere esercitato conformemente a quanto previsto dagli strumenti urbanistici, in particolare dal piano regolatore generale adottato dal Comune, in cui viene indicata l’ubicazione delle principali opere pubbliche e viene stabilita la destinazione delle varie zone. Vi è inoltre la previsione di un’apposita autorizzazione non onerosa per le opere di manutenzione straordinaria degli edifici. Nessuna autorizzazione è richiesta per le opere interne, fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici locali.
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