Il giudice delle esecuzioni con l’ordinanza di vendita stabilisce le condizioni e i termini della vendita all’asta, ovvero se essa debba essere delegata a un professionista che può essere un notaio, un avvocato o un commercialista abilitato, ovvero debba avere luogo innanzi a sé. Stabilisce altresì le modalità con cui debba tenersi la vendita, disponendo se trattasi di asta solo telematica ovvero se possa essere condotta on line o anche in presenza, in quest’ultimo caso con possibilità di presentare offerte anche cartacee. Con l’ordinanza è determinato il prezzo base e l’offerta minima presentabile, nonché i termini e le modalità del deposito della cauzione. Nel medesimo provvedimento che dispone la vendita, il G.E. stabilisce la data ultima per la presentazione delle offerte e quella dell’udienza per la gara tra gli offerenti. Fondamentale è il termine entro il quale deve essere versato il pagamento del prezzo residuo, c.d. saldo prezzo di aggiudicazione, pena la perdita – e conseguente incameramento in favore della procedura – dell’importo versato a cauzione a titolo di penale.

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